STATUTO ASSOCIAZIONE LE ARTI TESSILI APS
Approvato dall’assemblea dei soci il giorno 29 aprile 2022
Costituzione, sede, durata, oggetto sociale
Art. 1) Nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e delle norme del codice civile in materia di associazioni, è costituita l’associazione, non riconosciuta, denominata: LE ARTI TESSILI APS, con sede legale in Via Carso, 4 Maniago (PN) che ha durata a tempo indeterminato.
Art.2)L’associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività culturali, di utilità sociale, civica e solidaristica nei confronti degli associati, di loro familiari e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati senza limiti e discriminazioni. E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati. L’associazione ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:
– diffondere la conoscenza del patrimonio culturale, storico, tecnico, scientifico, artistico e sociale legato al tessile, con particolare attenzione all’arte e al costume della Regione Friuli Venezia Giulia;
– promuovere corsi di formazione o amatoriali a vario livello per studenti, utenti dei servizi sociali, giovani, emigranti, insegnanti, persone diversamente abili e designer, sulle tecniche tessili di base e artistiche;
– allestire mostre e rassegne, permanenti o periodiche, e convegni sulle arti tessili nella più vasta accezione;
– promuovere scambi culturali nelle attività tessili tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le altre regioni italiane, tra le nazioni europee ed extra europee;
– promuovere il lavoro dei giovani attraverso l’organizzazione, promozione e realizzazione di concorsi;
– organizzare: una biblioteca/videoteca, sito internet, la pubblicazione di una news letter periodica e quant’altro sarà ritenuto utile per una migliore e più efficace promozione dell’attività dell’associazione;
– avviare una collana editoriale con lo scopo di evidenziare le ricerche più significative della cultura tessile.
Le attività che si propone di svolgere, sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs. 117/2017:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Associati
Art. 3) Possono far parte dell’associazione le persone fisiche, enti, associazioni e persone giuridiche che ne condividono gli scopi. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dall’Organo di Amministrazione, alla partecipazione alla vita associativa, nonché al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell’associazione. Potrà essere istituita una categoria di soci sostenitori iscrivendo tra gli stessi, nell’apposito Registro, persone e/o Enti che, a parere dell’Organo di Amministrazione, abbiano particolarmente collaborato o meritato, nei confronti dell’associazione. Tali soci hanno diritto di voto deliberativo alle Assemblee. Il recesso e l’esclusione del socio sono disciplinati dall’art. 24 del Codice Civile. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS. Il numero degli associati, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Art. 4) Ai fini dell’adesione all’associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata all’Organo di Amministrazione compilando l’apposita scheda “Domanda di ammissione”. L’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell’Organo di Amministrazione presa in esame la domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. Contro l’eventuale diniego di ammissione o rigetto della domanda da parte dell’Organo di Amministrazione che, in ogni caso, deve essere comunicato entro 60 giorni, è possibile proporre appello all’Assemblea.
Art. 5) L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
Art. 6) L’associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati. In caso di particolare necessità, l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
Organi dell’Associazione
Art. 7) Gli Organi dell’associazione sono:
- l’Assemblea degli associati;
- L’Organo di Amministrazione;
- il Presidente e Vice-Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione
> Assemblea degli associati
Art. 8) L’Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, almeno otto giorni prima, con indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno, utilizzando anche strumenti di comunicazione elettronica. In assenza di tali avvisi l’Assemblea totalitaria sarà ugualmente valida ed atta a deliberare. In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. La partecipazine all’Assemblea dei soci è ammessa anche mediante mezzi telematici, compresa l’espressione del voto, purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L’Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
– nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– approva il bilancio di esercizio;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sull’esclusione degli associati;
– delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Art. 9) L’Assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente Statuto a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati più uno e che la delibera di modifica sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
> Organo di Amministrazione
Art. 10) L’Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per più mandati. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, l’Organo di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione facendo subentrare il primo risultato “non eletto” in occasione delle procedure di nomina. Nel caso di esaurimento o di assenza di una lista di consiglieri non eletti, sarà necessario convocare l’Assemblea per procedere ad una nuova elezione. La carica di consigliere è gratuita. All’Organo di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell’Assemblea, dalla legge e dal presente Statuto. Le riunioni dell’Organo di Amministrazione sono convocate periodicamente almeno tre volte l’anno e sono validamente costiutite quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggiornaza dei presenti. In occasione delle riunioni verrà redatto un apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Le riunioni si possono svolgere anche in modalità telematica. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
> Presidente e Vice-Presidente
Art. 11) L’Assemblea elegge il Presidente e il Vice-Presidente dell’associazione che durano in carica 3 anni. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice-Presidente.
> Organo di controllo e Organo di revisione
Art. 12) Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico. Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.
Volontario e attività di volontariato
Art. 13) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del D. Lgs. 117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Bilancio Consuntivo e Preventivo
Art. 14) L’Organo di Amministrazione predispone la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione. Il bilancio è predisposto dall’Organo di Amministrazione e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che li approvano, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
Risorse Economiche e Patrimonio dell’Associazione
Art. 15) Le risorse economiche e il patrimonio dell’associazione, utilizzabili unicamente per l’esercizio delle sue attività statutarie, sono costituiti da fonti diverse quali:
a) quote e contributi degli associati e da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
b) eredità, donazioni, lasciti testamentari e legali;
c) beni mobili e immobili;
d) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, o entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell’associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
f) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese agli associati e a terzi, anche nell’ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) rendite patrimoniali;
f) proventi derivati da attività di raccolta fondi;
g) altre entrate compatibili con le finalità sociali.
Secondo le disposizioni dell’art. 8, commi 1 e 2 del Codice del Terzo Settore, il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Responsabilità patrimoniale
Art. 16) L’associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni stipulate. L’associazione, previa delibera dell’Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’associazione stessa.
Scioglimento dell’Associazione
Art. 17) In caso di scioglimento dell’associazione, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017 previo parere positivo dell’U fficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Disposizioni finali
Art. 18) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme del Codice Civile e alla normativa vigente in materia.